 | Legge nazionale relativa alla raccolta ed alla commercializzazione dei funghi, sia allo stato fresco che essiccati, vedi: Leggi in Italia. |
 | LEGGE 1 febbraio 2006, n. 3. REGIONE SICILIANA. Finalmente approvata in Sicilia la Legge che disciplina la raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei. Per la raccolta è necessario un tesserino che viene rilasciato dopo la frequenza di un corso di micologia della durata di 15 ore. Il costo del tesserino è di Euro 30,00 annui per le raccolte amatoriali fino a Kg 4 di funghi giornalieri a persona e Euro 100,00 per le raccolte professionali fino a Kg 12 giornalieri. La Legge stabilisce anche che "in tutto il territorio regionale non è consentita la istituzione di riserve a pagamento per la raccolta dei funghi epigei spontanei". Di fatto viene annullata quella parte del Regolamento del Parco dei Nebrodi che stabiliva una quota di pagamento per la raccolta dei funghi all'interno del Parco.
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 | Regione Sicilia. Stralcio della Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 16: riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione. Applicazione della normativa statale in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei. |
 | Parco dei Nebrodi. Regolamento emanato dall'Ente Parco dei Nebrodi che stabilisce le norme per la raccolta dei funghi all'interno del Parco. Tali norme sono state annullate dalla LEGGE 1 febbraio 2006 Regione SICILIA, relativamente alla parte che stabiliva un pagamento per la raccolta. Entro sessanta giorni dall'emanazione della legge, gli enti di gestione dei parchi devono adeguare le disposizioni dei regolamenti relative alla raccolta dei funghi epigei spontanei. Decorso tale termine cessano di avere efficacia le disposizioni dei predetti regolamenti incompatibili con la Legge.
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 | Il Parco Nazionale dell'Aspromonte ha emanato un regolamento per la raccolta, all'interno del Parco, dei funghi epigei spontanei. Nel regolamento vengono vietati l'uso di rastrelli, ganci e altri attrezzi, è vietata la raccolta ed il danneggiamento delle specie fungine non commestibili, è vietata la raccolta nelle aree di nuovo rimboschimento e nella aree percorse da incendi, viene stabilito inoltre che i funghi debbono essere trasportati entro ceste di vimini con divieto di buste e sacchetti di plastica. Il testo completo alla pagina: Parco Aspromonte. |
 | La Regione Calabria ha recepito la Legge 23 agosto 1993 "Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati" e il D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 "Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati" ed ha emanato la Legge Regionale n. 30 del 26/11/2001. Vedi pagina: Regione Calabria. |
 | Regione Puglia. Legge Regionale n. 12 del 25/8/2003. Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale. Applicazione della Legge 23 agosto 1993, n. 352 e Decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376. |
 | Decreto del Ministero della sanità del 29 novembre 1996, n. 686. Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo, con i principali argomenti trattati nel programma del corso di micologia. |
 | Definizione giuridica di bosco: Leggi e Sentenze sulla tutela del bosco e delle zone boschive. |
 | Regione Abruzzo: è partita la distribuzione dei tesserini per la raccolta funghi. Disposto l’avvio dei corsi di micologia per gli aspiranti raccoglitori di funghi, organizzati dopo la pubblicazione della Legge regionale che prevede per i raccoglitori l’obbligo di partecipazione ai corsi di micologia per ottenere il rilascio del patentino.
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